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Ecobonus 2021: guida alle detrazioni del 50%, 65% e 110%

di wp_10775924

Ecobonus: detrazione fiscale 50%, 65% e 110% sul risparmio energetico. Guida ai bonus legati alla riqualificazione energetica degli edifici. Quali sono le pratiche, gli interventi e i lavori a cui spettano le agevolazioni? Qual è l’importo massimo detraibile e quando applicare l’iva al 10%? Bonifico parlante e gli altri adempimenti richiesti.

L’Ecobonus 2021 è costituito da una serie di detrazioni fiscali che il contribuente può sfruttare sugli interventi strutturali di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza antisismica degli edifici esistenti. La detrazione fiscale, valida ai fini IRPEF, riguarda gli interventi di riqualificazione energeticariduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Il bonus in commento riguarda le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (come previsto dalla Legge di bilancio 2021). I soggetti beneficiari, ovvero, persone fisiche fisiche, condomini ed enti del terzo settore hanno la possibilità di:

  • Sfruttare direttamente l’agevolazione in dichiarazione dei redditi, ripartendo il bonus in 5 rate annuali di pari importo;
  • Ottenere uno sconto dall’impresa che effettua i lavori di importo massimo del 100% dei lavori;
  • Cedere il credito di imposta ad istituti bancari o finanziari o ai fornitori.

Si tratta, essenzialmente, di tre possibilità che hanno effetti diversi per il contribuente. Si tratta di tre possibilità valide ma che comportano conseguenze finanziarie differenti. All’interno di questo articolo ho deciso di raccogliere le principali informazioni che possono esserti utili per chiarire come applicare questo tipo di agevolazioni. La guida ha un taglio pratico e vuole essere di aiuto nel districarsi nella complessità di questa normativa. Per questo motivo se hai altre informazioni pratiche che ritieni possano essere utili anche ad altri lettori puoi condividerle nei commenti. Vediamo adesso tutti gli aspetti in dettaglio.

Che cos’è l’ecobonus 2021?

L’Ecobonus indica le detrazioni fiscali concesse ai fini IRPEF in relazione agli interventi edili ed impiantistici che hanno l’obiettivo di ridurre i consumi energetici all’interno di edifici esistenti. L’obiettivo del Governo con l’introduzione di questi bonus è quello di:

  • Incentivare il settore dell’edilizia in Italia e tutto il suo indotto;
  • Superare l’utilizzo di combustibili fossili a vantaggio di fonti energetiche rinnovabili.

Sostanzialmente, a seconda della tipologia di intervento di riqualificazione effettuato dal contribuente questi ha la possibilità di ricevere indietro una percentuale della spesa. Si tratta del 50%, del 65% o del 110% di quanto sostenuto. Le detrazioni del 50% e del 65% si possono ottenere a seconda della tipologia di intervento effettuato, mentre la detrazione del 110% (la più conveniente, ma anche la più complicata da ottenere) è legata ad un’ulteriore forma di bonus ottenibile (legata all’effettuazione di interventi definiti “trainanti“). Su tutte le tipologie di bonus, con modalità ed adempimenti diversi, è possibile optare per lo sconto in fattura, la cessione del credito o l’utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi.

Chi può usufruire dell’ecobonus 2021?

Possono usufruire delle detrazioni Ecobonus al 65% o al 50% tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito sulle persone fisiche (IRPEF), residenti o non residenti, nel territorio dello Stato, su prima e seconda casa ed anche i titolari di reddito di impresa.

L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili, infatti, possiamo schematizzare che i soggetti beneficiari dell’agevolazione sono:

  • Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e i nudi proprietari;
  • Titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • Contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali). I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (Risoluzione n. 340/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate).
  • Locatari (affittuari) o comodatari;
  • Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • Associazioni tra professionisti;
  • Gli istituti autonomi per le case popolari e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:

  • Il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
  • Il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (Risoluzione n. 64/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate).

La regola per l’ottenimento della detrazione fiscale

La detrazione IRPEF legata all’Ecobonus spetta al soggetto che effettua il pagamento della fattura mediante bonifico parlante. Questo soggetto deve essere titolare di un diritto reale, come detto in precedenza.

Il soggetto, possessore o acquirente, anche di una porzione di unità abitativa, può beneficiare interamente dell’agevolazione, purché sia colui che sostenga la spesa e che sia intestatario delle fatture.

Se la spesa per i lavori è sostenuta da più soggetti, dovranno essere indicati nome, cognome e codice fiscale delle persone interessate alla detrazione fiscale.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, è necessario indicare il codice fiscale del condominio e quello dell’amministratore o di altro condomino, che effettui il pagamento.

Come sfruttare l’ecobonus 2021? quali forme possibili?

Sostanzialmente, possiamo dire che le disposizioni relative all’ecobonus 110% danno la possibilità di fruire di una detrazione Irpef del 110% delle spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi riguardanti la riqualificazione energetica di edifici o il loro adeguamento antisismico.

Ordinariamente la detrazione fiscale deve essere ripartita in quote costanti nell’arco di 5 anni. La detrazione parte dall’anno in cui è stata sostenuta la spesa e a seguire negli anni successivi. Tuttavia, il contribuente, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi ha la possibilità di scegliere un’opzione diversa tra le seguenti:

  • Ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto da parte dell’impresa che esegue i lavori. In questo caso il beneficiario del bonus rinuncia alla detrazione in dichiarazione per ottenere uno sconto in fattura sul valore dell’intervento. Lo sconto massimo, scelto a discrezione dell’impresa non può superare il 100% dell’importo dei lavori. Il fornitore recupera l’importo corrispondente allo sconto in fattura sotto forma di credito d’imposta pari alla detrazione spettante, ossia il 110%. Questi ha la possibilità, poi, di cedere tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • Cedere il credito di imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. Si tratta di cedere il credito ad istituti bancari, che a quel punto utilizzano il credito come una sorta di “titolo di credito” che può essere nuovamente ceduto da loro ad altri soggetti. La banca mette a disposizione due soluzioni: l’acquisto di crediti fiscali e l’apertura di credito a scadenza per anticipo contratti/fatture.

Quali sono i lavori detraibili al 110%?

La possibilità di ottenere l’Ecobonus al 110% delle spese sostenute è legata al sostenimento di interventi definiti “trainanti” di riqualificazione energetica degli edifici (sia sulle prime che sulle seconde case). Gli interventi trainanti sono i seguenti:

  • Cappotto termico: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (quindi non sugli infissi), che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda o dell‘unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM (ex DM 11 ottobre 2017);
  • Impianto di riscaldamento in condominio: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure con impianti di microcogenerazione o a collettori solari;
  • Impianto di riscaldamento in proprietà esclusiva: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi  o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure con impianti di microcogenerazione o a collettori solari

Nel caso in cui vengano realizzati, contestualmente agli interventi appena elencati, anche interventi detraibili al 65% e al 50% (che vedrai di seguito), è possibile portare anch’essi in detrazione con l’aliquota del 110%. Ovviamente, fatto salvo il fatto di dover rispettare i massimali previsti. Di fatto è per questo motivo, che gli interventi sopra indicati vengono comunemente definiti come “trainanti“.

Ricorda sempre che se non puoi (o non vuoi, vista la complessità) accedere al bonus del 110%, restano validi gli interventi che permettono di sfruttare l’Ecobonus al 50% ed al 65% di detrazione fiscale IRPEF.

Quali sono gli interventi detraibili al 65% per l’ecobonus?

In relazione al sostenimento delle spese in relazione agli interventi sotto indicati è possibile ottenere un rimborso del 65% della spesa sostenuta (art. 14 D.L. n. 63/13) per la riqualificazione energetica degli edifici. Gli interventi agevolati al 65% sono i seguenti:

  • Gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • Gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con generatori d’aria calda a condensazione;
  • L’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%;
  • Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. In pratica, il rifacimento dell’impianto di riscaldamento;
  • Gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato.;
  • Gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
  • L’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative. Questi dispositivi, mediante la fornitura periodica dei dati, dovranno indicarti le condizioni di funzionamento correnti e consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto;
  • Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nel decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010;
  • Gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (muri), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/mqK, contenuti nell’allegato E del decreto attuativo del Mise “efficienza energetica” o “requisiti ecobonus“;
  • L’installazione di impianto pannelli solare termico per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
  • Infine, la building automation.

Requisito indispensabile al fine di ottenere la detrazione IRPEF del 65% in relazione a questi interventi è l’ottenimento dell’asseverazione rilasciata da parte di professionisti abilitati ed il rilascio della Attestazione di Prestazione Energetica (APE) dell’edificio.

Quali sono gli interventi detraibili al 50% per l’ecobonus?

Tra gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione IRPEF del 50% (art. 14 D.L. n. 63/13) vi sono i seguenti:

  • L’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari (allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311), porte esterne, portoncini;
  • La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, senza la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
  • L’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (pellets, truciolato etc.), fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

In realtà, esistono ulteriori aliquote. Difatti, se l’intervento riguarda il cappotto termico e la coibentazione del tetto di un condominio, l’aliquota di detrazione passa dal 70% all’85%.

Ecobonus 2021: qual è l’importo massimo detraibile?

massimali di spesa per il risparmio energetico sono variabili, in base alla tipologia di intervento. In generale possiamo dire che le spese vengono restituite in 10 anni. L’unica eccezione riguarda il Superbonus al 110%, che viene recuperato in soli 5 anni. Vediamo, quindi, nella tabella seguente l’importo massimo detraibile per ogni tipologia di intervento:

Quali interventi possono essere oggetto di sconto o cessione del credito di imposta?

Devi sapere che non tutti gli interventi sopra indicati possono essere oggetto di operazioni di sconto o di cessione del credito di imposta. L’opzione per queste due modalità alternative di fruizione del bonus può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi di:

  • Riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus. Per esempio, gli
    interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre
    comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici,
    nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;
  • Adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus. L’opzione può essere
    esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case
    antisismiche
    ”;
  • Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola
    pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla
    legge di bilancio 2020;
  • Installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al superbonus;
  • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al superbonus.

Come scegliere la migliore soluzione tra detrazione in dichiarazione, sconto in fattura e cessione del credito di imposta?

In generale non esiste una scelta che in assoluto è migliore delle altre. Ogni scelta, infatti, deve essere valutata in relazione alle specifiche caratteristiche personali del soggetto beneficiario. Le tre opzioni di utilizzo del bonus, infatti, sono state pensate proprio per venire incontro alle diverse esigenze dei soggetti che decidono di effettuare interventi sui propri immobili. Tuttavia, proviamo comunque ad effettuare qualche considerazione di ordine pratico sulle tre opzioni a disposizione cercando di valutarne gli effetti, ovvero:

  • L’utilizzo della detrazione del 110% in dichiarazione dei redditi in quote costanti in 5 anni;
  • L’ottenimento dello sconto in fattura da parte del fornitore che esegue i lavori;
  • La cessione del credito agli istituti bancari.

Vediamo ogni scelta con dettaglio.

Utilizzo in dichiarazione della detrazione del 110%

Questa possibilità per sfruttare l’Ecobonus al 110% è sicuramente da prendere in considerazione prima. Ipotizziamo un costo dei lavori pari a € 10.000. In questo caso il contribuente può sfruttare l’interno bonus, che è pari a € 11.000 in dichiarazione dei redditi.

Sostanzialmente, il contribuente ha diritto di portarsi a riduzione delle proprie imposte (Irpef) una quota pari a € 2.200 per cinque anni. Il vantaggio di questa opzione è che non devono intervenire soggetti terzi (fornitori o istituti bancari) per sfruttare la detrazione. Questo aspetto è fondamentale e determina, infatti, la fruizione massima del bonus (si sfrutta per tutto il suo ammontare, ovvero il 110%). Tuttavia, per poter usufruire a pieno di questa opzione è necessario verificare di poter essere fiscalmente “capienti”. Questo significa, guardando al nostro esempio, di avere imposte Irpef da versare in dichiarazione almeno pari (o superiori) al bonus annuale (es. € 2.200). Solo in questo caso, infatti, la detrazione viene sfruttata in pieno. Qualora, invece, l’importo delle imposte risulti essere inferiore alla quota annuale del bonus, il contribuente si trova in una situazione di “incapienza” fiscale.

E’ proprio in situazione di incapienza che il contribuente deve pensare di usufruire di una delle altre opzioni disponibili tra lo sconto in fattura la possibilità di cedere il credito di imposta.

Lo sconto in fattura

La possibilità di fruire del bonus fiscale attraverso lo sconto in fattura, sostanzialmente, deve essere presa in considerazione solo in un secondo momento. Prima di tutto occorre verificare che il soggetto che sostiene la spesa risulti incapiente fiscalmente, e quindi non sia in grado di sfruttare pienamente la detrazione fiscale in dichiarazione.

A questo punto può essere vantaggioso concordare con il fornitore che eseguirà i lavori lo sconto in fattura che può ottenere. Lo sconto deve essere di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.

Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Questa opzione, quindi, facendo intervenire un ulteriore soggetto determina un minor impatto da un punto di vista del bonus, ma in compenso finanziariamente si ha diritto ad una riduzione dell’importo da corrispondere al fornitore.

Cedere il credito di imposta agli istituti bancari o finanziari

La terza opzione a disposizione del soggetto che effettua interventi agevolati per cui è possibile optare per una delle ipotesi alternative alla fruizione in dichiarazione dei redditi è la cessione del credito. In questo caso si opta per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Anche in questo caso, la convenienza di questa opzione è legata all’incapienza fiscale del soggetto che ha diritto al bonus. Infatti, cedendo il credito il contribuente ha diritto ad ottenere la cessione del proprio credito, a fronte di un corrispettivo che comunque deve tenere conto del margine che vuole tenersi l’istituto bancario che effettua l’operazione.

Anche in questo caso il costo di questa operazione supera la possibilità diretta di fruire del bonus in dichiarazione. Per questo motivo la scelta di questa opzione deve essere valutata solo come ipotesi residuale rispetto all’utilizzo diretto del bonus in dichiarazione dei redditi.

Disposizioni utili per cedere correttamente il credito di imposta

L’opzione per la cessione de credito di imposta può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi all’ecobonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo.

Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

I crediti d’imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a € 700.000 (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di € 250.000 applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Inoltre, non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a € 1.500.

La cessione può essere disposta in favore:

  • Dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • Di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o
  • d’impresa, società ed enti);
  • Di istituti di credito e intermediari finanziari.

Quali sono gli adempimenti richiesti per la detrazione ecobonus 2021?

Per ottenere l’Ecobonus è necessario inviare una comunicazione all’ENEA, allegando l’asseverazione rilasciata a firma di un tecnico abilitato, legata alla rispondenza dell’intervento effettuato ai requisiti richiesti dalla Legge. L’invio deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine dei lavori, tramite modalità telematica (sito ENEA).

Nel caso di Ecobonus al 65%, i requisiti sono inoltre comprovati dalla scheda prodotto del dispositivo di controllo della temperatura che deve appartenere alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. Lo stesso vale per:

  • generatori di aria calda a condensazione;
  • Per le pompe di calore di potenza termica utile non superiore a 100 kW, come dichiarata dal fornitore nelle condizioni di temperatura cui all’allegato F, l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui al punto 5.1 del decreto efficienza energetica.
  • Per sistemi ibridi con potenza termica utile della caldaia minore o uguale a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui al punto 6.1 del decreto efficienza energetica.
  • Limitatamente alla sola sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari la suddetta asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante il rispetto dei valori riportati minori o uguali ai valori riportati nella tabella 1 dell’allegato E.

Per questi interventi, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I del decreto requisiti.

E’ necessario effettuare i pagamenti tramite specifico bonifico bancario.

Le documentazioni raccolte, comprese le asseverazioni a firma del tecnico incaricato, devono essere consegnate al proprio dottore Commercialista entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Cosa verificare nelle fatture relativa all’ecobonus 2021?

La corretta descrizione della fattura è essenziale, per non aver contestazioni dall’Agenzia delle Entrate. Quando ricevi le fatture da parte dei fornitori che hanno eseguito i lavori ti consiglio sempre di verificare l’esatta indicazione dell’Ecobonus in fattura. In particolare, gli elementi essenziali sono: tipo di opera (manutenzione straordinaria, ordinaria, risanamento, ristrutturazione), descrizione intervento, localizzazione dell’immobile (indirizzo ed estremi catastali) ed eventuale secondo soggetto che detrae.

Qual è la corretta dicitura del bonifico parlante per l’ecobonus?

Per fruire della detrazione fiscale legata all’Ecobonus il pagamento della fattura dell’idraulico, del muratore, dell’elettricista, del caldaista, o dell’ingegnere devono essere effettuate con bonifico parlante, indicando una specifica causale.

Fortunatamente molte banche hanno predisposto dei bonifici pre-compilati. Sicuramente attraverso la home-banking troverai questo servizio.

Come si applica l’iva per gli interventi legati all’ecobonus 2021?

L’Agenzia delle Entrate, per favorire ulteriormente la riqualificazione del patrimonio immobiliare ad uso residenziale, ha ridotto l’Iva agevolata da pagare su beni e servizi. Volendo schematizzare possiamo affermare che si applica:

  • Iva al 4%: tutti i lavori, che hanno come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche (messa a norma di un ascensore, installazione di servoscala montascale, abbattimento di gradini per la sostituzione con scivoli, installazione rampe);
  • Iva al 10%, solo nei seguenti casi:
    • Prestazioni di servizi (manodopera) relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
    • Beni, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Quindi, l’aliquota agevolata al 10% dei beni, sarà applicata solo se questi prodotti saranno inclusi all’interno del contratto di appalto, che il committente stipulerà con l’impresa. L’impresa, in questo caso, acquisterà i prodotti dal fornitore (mattonelle, pavimenti, sanitari, etc) con l’Iva al 22% e poi applicherà al committente l’Iva al 10% (andando quindi in “credito d’IVA” nei confronti dello Stato); 
  • Iva al 22%, ma solo per gli onorari dei professionisti eventualmente coinvolti nei lavori o per l’acquisto di beni finiti, quando è diretto, da parte del committente, presso il negozio o il deposito di materiali edili.

L’Iva ridotta al 10%, se acquisti direttamente tu, puoi ottenerla solo se i tuoi lavori ricadono in restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Non in manutenzione straordinaria. Differentemente, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, il 10% si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni stessi.

Ecobonus 2021: considerazioni finali

Non esiste una scelta migliore in assoluto per fruire del bonus del 110% per gli interventi volti al miglioramento energetico degli edifici e del loro adeguamento antisismico.

Ogni soggetto, infatti, può essere portatore di esigenze diverse. Può esserci chi decide di fruire del complessivo 110% in dichiarazione dei redditi per non perdere nemmeno un euro del credito. Ci può essere, invece, chi decide di non voler finanziariamente sostenere in modo completo la spesa per gli interventi ed ottenere uno sconto in fattura, perdendo parte del bonus. Oppure ancora può esserci chi decide di cedere il credito agli istituti bancari e finanziari per farsi finanziare completamente l’operazione. In questi ultimi due casi, tuttavia, per poter ottenere sconto o cessione del credito è necessario che l’intervento rientri tra quelli per cui queste opzioni sono possibili (come abbiamo visto).

Inoltre, può capitare anche l’ipotesi di incapienza fiscale per l’utilizzo del bonus in dichiarazione dei redditi, ed in questo caso occorre verificare se la tipologia di operazione può permettere sconto o cessione del credito. Altrimenti il soggetto che vuole fruire del bonus potrebbe restare inderogabilmente in situazione di “incapienza” e perdere parte o tutto il bonus spettante.

Fonte: fiscomania.com